la prima ondata di malattie del lavoratore (pneumoconiosi, metalli pesanti
(Pb, Cd, Cr, Ni, Hg) e solventi) iniziò nel 1930 e raggiunse l'apice
nel 1950. Un serie di leggi preventive iniziata nel 1950 e culminata nel
1960 ne ridusse l'incidenza fino a farle scomparire nel 1985, al punto
che dal 1990 in poi nessuna nuova legge fu emanata in materia
DPR 547/55 (infortuni sul lavoro)
DPR 303/56 (malattie professionali)
DPR 185/64 (radiazioni)
la seconda ondata di malattie del lavoratore (asma e tumori) iniziò
nel 1970 e raggiunse l'apice nel 1990, quando una serie di leggi preventive
culminata nel 1995 e non ancora del tutto scomparsa ne ridusse progressivamente
l'incidenza, senza farle scomparire a causa dell'immodificabile diatesi
genetica
oggi in Italia si verificano 1 milione di infortuni all'anno, con 1000
vittime
Organizzazione della medicina del lavoro in Italia :
regolamento di igiene del lavoro, 1922
DPR n. 303 del 19.3.1956
L. n. 833 del 1.1.80
Ispettorato Del Lavoro
Servizi Sanitari Aziendali
Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI) (non più esistente)
D.Lgs. n. 277 del 15.8.1991
D.Lgs. n. 626 del 12.11.1994
D.Lgs. n. 66 del 25.2.2000
D.Lgs. n. 25 del 2.2.2002
Responsabilità (in corsivo le figure perseguibili penalmente)
:
datore di lavoro (chi ha capacità di gestione e di spesa)
: sempre responsabile, punito con arresto fino a 6 mesi (n.92)
dirigenti dello stabilimento (chi ha capacità di gestione
e spesa limitata; punibili con arresto fino a 6 mesi; n.31) e preposti
ai settori (punibili con arresto fino a 2 mesi; n.96)
lavoratori (punibili con ammenda fino a 600 €; n.6)
servizio di prevenzione e protezione chimica, fisica e biologica verifica
struttura e funzione (igiene industriale quantifica il rischio e programma
la bonifica) (condannabili solo se i loro consigli peggiorano le condizioni
di sicurezza)
medico competente (punibile con arresto fino 2 mesi; n.6), specializzato
in medicina del lavoro o preventiva del lavoro (tecnico, tossicologo inustriale,
igienista industriale, fisiologo, igienista del lavoro o medico legale),
dipendente da struttura esterna pubblica, libero professionista, or dipendente
del datore di lavoro. Il medico del lavoro deve avere competenze in ergonomia,
fisiologia, igiene occupazionale, tossicologia occupazionale e ambientale,
medicina preventiva e epidemiologia occupazionale, patologia e clinica
delle malattie del lavoro e medicina legale, specialità cliniche
medico-chireurgiche (medicina e chirurgia, otorinolaringoiatria, dermatologia,
allergologia, fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, oftalomologia,
ortopedia, fisiatria, neurologia, psicologia clinica). Ha iseguenti compiti
(art.17) :
collaborazione con datore e servizio di prevenzione e protezione per attivare
misure di tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori
accertamenti sanitari preventivi e periodici
valutazione dell'idoneità alle mansioni specifiche
istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvagurdia del segreto professionale
informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
(da proporsi talora anche dopo la fine dell'attività lavorativa,
ad es. tumori). Nel caso Breda le spese furono sostenute dal SSN.
informazioni ai lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari con
rilascio di copia della documentazione sanitaria
comunicazione, nel corso delle riunioni periodiche del servizio di protezione
e prevenzione, dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali, fornendo indicazioni sul loro significato
partecipazione alla visita degli ambienti di lavoro almeno 2 volte all'anno
effettuazione di visite mediche richieste dai lavoratori, purchè
correlate ai rischi professionali
collaborazione con il datore di lavoro per la predisposizione della postazione
di pronto soccorso aziendale
collaborazione all'attività di formazione e informazione
informazione per iscritto al datore di lavoro di lavoratori con idoneità
parziali o totali, temporanee o permanenti, alle mansioni specifiche. Su
tali giudizi è ammesso ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza
territorialmente competente
collaborazione alla tenuta dei registri degli infortuni e degli esposti
(a biologici, rumori, cancerogeni, ...) e delle cartelle sanitarie per
i diversi rischi
denuncia e referto agli organi di vigilanza in caso di rilievo di patologie
del lavoro
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletto dai colleghi
: di solito facente parte di una rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
progettisti dell'impianto (edile, elettrico, ...)
commercialisti
installatori (punibili con arresto fino a 6 mesi; n.3)
organi di vigilanza (USL, ...) solo su segnalazione : non eseguono screening,
ma sono solo fornitori di consigli; se il datore rimedia entro 30 giorni
solo ammenda; altrimenti denuncia (raremente praticata)
lavoratori incaricati per primo soccorso ed emergenze (designati dal datore
di lavoro per le loro competenze) : soprattutto devono sapere cosa non
fare e sono responsabili della postazione di primo soccorso. Vengono formati
in corsi pagati dal datore di lavoro e talvolta ricevono indennità
di servizio. Devono essere più di uno affinchè ve ne sia
sempre almeno uno presente. Sono perseguibili solo se producono lesioni
personali.
l'ipoacusia da rumore
è malattia professionale regolata dal DPR n. 1124 del 30.6.1965,
con obbligo di denuncia all'ASL da parte del medico che la riconosce, e
con diritto di trattamento pensionistico dall'INAIL : con la sentenza della
Corte di Cassazione n.179 del febbraio 1998 hanno diritto all'indennizzo
anche le ipoacusie da rumore contratte al di fuori della tabella allegata
al DPR 1124. Essendo una lesione personale grave (durata superiore ai 40
giorni e riduzione permanente della funzione di un organo o apparato) e
delitto perseguibile d'ufficio, vi è obbligo di referto alle autorità
competente (art.2 c.p.p.).
Il D.Lgs n .277 del 15.8.1991
fissa l'obbligo per i datori di lavoro di
provvedere alla misurazione dei livelli di rumore
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mediante
misure techniche e organizzative concretamente attuabili
valutare il LEP,d di ogni singolo lavoratore (la valutazione deve essere
registrata in un rapporto di cui anche il singolo lavoratore può
prendere visione)
stabilisce i valori limite di SPL di esposizione (valutati indipendentemente
dalla disponibilità e dall'utilizzo dei mezzi di protezione personale,
a cui ricorrere solo quando nessun ulteriore miglioramento è attuabile
nell'ambiente di lavoro) :
90 dB per i rumori continui
140 dB per i rumori impulsivi
stabilisce i provvedimenti a tutela dei lavoratori esposti a ....
LEP,d > 80 dB (informazione dei lavoratori su rischi per l'udito/danni/misure
di prevenzione e protezione adottate, funzione dei mezzi individuali di
protezione, circostanze e modalità di uso, significato e ruolo del
controllo sanitario, valutazione del rischio, accertamenti sanitari richiesti
dai lavoratori e confermati dal medico competente)
LEP,d > 85 dB (informazione/addestramento (uso corretto dei mezzi individuali
di protezione, di utensili, macchine ed apparecchiature) degli esposti,
fornitura dei protettori personali (cuffie/tappi), ed esecuzione degli
accertamenti sanitari all'assunzione dopo 1 anno e, successivamente, ogni
2 anni)
LEP,d > 90 dB (comunicazione all'organo di vigilanza, entro 30 giorni dall'accertamento
del superamento, delle misure tecniche ed organizzative applicate, informando
i lavoratori ed i loro rappresentanti, informazione/addestramento specifico
degli esposti, fornitura ed obbligo all'uso dei protettori personali, esecuzione
degli accertamenti sanitari all'assunzione e, successivamente, ogni anno,
compilazione del registro degli esposti da trasmettere all'ASL)
Le macchine acquistate dopo l'11.9.1991 devono essere accompagnate da informazioni
sul livello di rumore prodotto e sui rischi che questo può causare.
Vengono ridotti al minimo gli accessi alle aree di lavoro con SPL > 90
dB che saranno segnalate e perimetrate.
rischi in ambiente ospedaliero
: D.Lgs. n. 626 del 12.11.1994, art. 16
rischio chimico da "Esposizione professionale agli anestetici in sala operatoria"
: Circolare Ministero Sanità 403/13.2380 del 14.3.1989
sorveglianza sanitaria obbligatoria (D.Lgs. n. 25 del 22.2.2002) : agenti
chimici pericolosi
molto tossici
tossici
nocivi
sensibilizzante
irritanti
tossici per il ciclo riproduttivo
A : standard
B : reattivo
C : solvente
D : eluente HPLC
E : gas vettore
A : cappa
B : guanti
C : occhiali
D : maschera
numero di campioni processati al giorno o all'anno.
lavoro notturno (in Italia interessa
il 18% dei lavoratori) :
D.Lgs n.345 del 4.8.1999, art. 15 : è vietato adibire i minori al
lavoro notturno
L. n. 25 del 19.1.1955, art.10 : è vietato agli apprendisti il lavoro
tra le 22 e le ore 6
L. n.25 del 5.2.1999, art 17 : è vietato adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di età del bambino
D.Lgs. n.532 del 26.11.1999 (Disposizioni in materia di lavoro notturno),
recepimento della direttiva n.93/104/CE : i lavoratori notturni devono
essere sottoposti a accertamenti preventivi, periodici (ogni 2 anni : glicemia,
curva da carico, ECG, EEG, questionari sullo stress, test psicometrici)
e in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro
notturno e ad eventuali cure a spese del datore di lavoro. Se il medico
curante esprime inidoneità alla prestazione di lavoro notturno è
garantita l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
lavori faticosi, pericolosi, e/o insalubri vietati durante la gravidanza
L. n.1204 del 30/12/1971
DPR n.1026 del 25/11/1976
D.Lgs n.645 del 25/11/1996
D.Lgs n.230 del 17/3/1995
D. n. 151 del 2001
sollevamento e trasporto di pesi
postura eretta per > 50% dell'orario di lavoro
rischio di cadute
esposizione ad agenti nocivi chimici, fisici o infettivi
vibrazioni intense
turni notturni
esposizione a sostanze chimiche con frasi di rischio R40, R45, R46, R47,
R49, R61, R62, R63, o R64
esposizione a sostanze codificate nel DPR n.303 del 19/3/1956, per le quali
si ha l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche)
assistenza e cura a infermi (malattie infettive, neurologiche o psichiatriche)
Obbligo di comunicazione immediata della gravidanza al datore di lavoro
da parte della gravida.
Misure preventive :
mantenimento, ricollocamento o interdizione retribuita dal lavoro dopo
accertamento dell'ispettorato del lavoro (indipendentemente dalla mansione
se la gravidanza è a rischio)
tutela da 2 mesi prima a 3 mesi dopo il parto oppure da 1 mese prima a
4 mesi dopo il parte se la gravida non è impiegata in professione
a rischio.
tutela fino a 7 mesi (periodo dell'allattamento al seno) prima del reintegro
in turni diurni di professioni a rischio
esenzione dai turni notturni obbligatoria fino ad 1 anno e facoltativa
fino a 3 anni